Nomina e formazione del RLS

I contratti e accordi integrativi di settore stabiliscono le procedure per le elezioni degli RLS (rappresentante della sicurezza dei lavoratori) e le modalità elettive del RLS Territoriale (RLST), figura quest’ultima, destinata a supportare i lavoratori in tutte le imprese nelle quali non sia presente il rappresentante aziendale per la sicurezza (RLS)
Data
30/01/2023

i contratti e accordi integrativi di settore stabiliscono le procedure per le elezioni degli RLS (rappresentante della sicurezza dei lavoratori) e le modalità elettive del RLS Territoriale (RLST), figura quest’ultima, destinata a supportare i lavoratori in tutte le imprese nelle quali non sia presente il rappresentante aziendale per la sicurezza (RLS).
A tal riguardo si ricorda altresì che le imprese strutturate con RLS devono provvedere alla conferma o nuova nomina, ogni 3 anni, tramite riunione plenaria di tutti i lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.L.vo  81/2008.
Qualora poi l’RLS venga sostituito, l’impresa deve provvedere alla sua formazione (con un corso della durata di 32 ore) e alla comunicazione al CESF del nuovo nominativo, allegando copia sia del verbale di elezione che dell’attestato di formazione (qualora il corso non sia stato svolto presso l’Ente bilaterale) .
Si sottolinea, inoltre, che gli RLS devono partecipare ogni anno ad un corso di aggiornamento della durata di 4 o 8 ore, a seconda del numero di dipendenti in forza all’impresa, e che copia dell’attestato di aggiornamento dovrà essere inviata annualmente al CESF (sempre qualora il corso non sia stato svolto presso l’Ente bilaterale).
Le imprese nelle quali non si sia provveduto all’elezione del RLS in ambito aziendale, devono corrispondere alla Cassa Edile un contributo aggiuntivo RLST pari allo 0,20% da calcolarsi sull’imponibile contributivo Cassa edile. 
Detto contributo aggiuntivo dovrà essere corrisposto anche dalle imprese che non abbiano provveduto ad aggiornare la formazione del proprio RLS nei tempi previsti dalla normativa in vigore.
Posto quanto sopra, al fine di ottenere l’esonero dal suddetto contributo, si invitano le imprese in indirizzo a comunicare entro il 15 febbraio p.v.  al CESF i dati del proprio RLS utilizzando l’apposito modulo allegato.
In mancanza di tale comunicazione, si provvederà d’ufficio all’assegnazione del RLST e all’assoggettamento alla contribuzione come sopra individuata dal prossimo mese di marzo.
 

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Aggiornamento
31/01/2023 12:57